Il bonus in edilizia non è soltanto il superbonus. C’è anche quello per l’abbattimento delle barriere architettoniche che, grazie alla legge 38/2023 rimane pienamente efficace e l’unico in grado di concedere la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Ma emergono molte situazioni poco chiare.
Illeciti e requisiti troppo generici
Anche sull’utilizzo del bonus per abbattimento delle barriere architettoniche sembra siano diffuse pratiche illecite. Una interrogazione parlamentare di Raffaella Paita di Italia Viva porta alla luce il fatto che “si tratta di un bonus che si affianca a quello già previsto dal 2011, al 50%, introdotto con la legge di Bilancio 2020 del governo Conte ma sostanzialmente snaturato.” “Questo bonus”, spiega Paita, “porta la detrazione al 75%, ma i requisiti per ottenerlo sono stati resi talmente generici che a beneficiarne sono state anche persone che non potrebbero.” Vincenzo Falabella, presidente della FISH, la Federazione italiana superamento dell’Handicap, ha spiegato che “si è battuto affinché potesse essere ripristinato un fondo per questo 75%. Ma ci vogliono dei criteri. Sono dei bonus che devono andare solo a coprire le situazioni in cui c’è un disabile presente. Anche saltuariamente, ma deve esserci. Altrimenti è un illecito.”
Bonus sostanziosi
Il bonus barriere architettoniche offre una detrazione fiscale del 75% delle spese sostenute ripartita per gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo calcolata su un ammontare complessivo basato sulla tipologia dell’edificio interessato, in particolare: 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti con accessi autonomi; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari plurifamiliari che vanno da un minimo di 2 a 8 unità e 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici condominiali con più di 8 unità. Nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro. Tuttavia, nel caso in cui l’intervento coinvolga un edificio condominiale, ogni condomino avrà la possibilità di calcolare la detrazione fiscale in base alla spesa a lui assegnata in proporzione ai millesimi di proprietà o secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1123 e seguenti del Codice Civile. Questo potrebbe consentire di ottenere un importo superiore rispetto a quanto sarebbe assegnato per l’unità immobiliare singola posseduta dal condomino. La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Su questo anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte per cercare di chiarire requisiti dei soggetti e interventi ammessi o non ammessi al bonus, ma pare che continui a persistere una certa confusione.
Le scuole non adeguate
Secondo l’Istat sono circa 4.500.000 i cittadini che vivono con una disabilità nel nostro Paese. Ad esempio, soltanto nelle scuole gli alunni italiani con disabilità sia fisica che psichica o intellettiva sono poco più di 284mila. Sempre l’istituto nazionale di statistica rileva come, dei 55.209 istituti scolastici italiani, pubblici e privati, soltanto il 34% risulti completamente accessibile per i disabili motori. Un dato che scende al 18% se si prendono in considerazione le barriere senso-percettive. Valle d’Aosta è l’unica regione italiana in cui le scuole accessibili sono più della metà (66,8%). Seguono Lombardia (41,8%) e Friuli Venezia Giulia (41%). Sono 7, invece, le regioni che si trovano al di sotto della media nazionale. Agli ultimi posti ci sono Campania (24%), Calabria (24,8%) e Liguria (26,1%).